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Art. 263 — Utilizzazione dei segreti di Stato

ELI /it/codice-penale/art/263parte di Codice Penale
Art. 263. (Utilizzazione dei segreti di Stato) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e' punito con la morte.

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