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Codice Penale

Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione

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Art. 258. (Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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