Codice Penale
Art. 257 — Spionaggio politico o militare
Art. 257. (Spionaggio politico o militare) Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica la pena di morte: 1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano; 2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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