Codice Penale
Art. 227 — Riformatori speciali
Art. 227. (Riformatori speciali) Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e' socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari. Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.