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Codice Penale

Art. 226 — Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

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Art. 226. (Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza) Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo' avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

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