Codice Penale
Art. 22 — Ergastolo
Art. 22. (Ergastolo) La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto. Il Ministro della giustizia puo' disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare. Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso.
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