Codice Penale
Art. 21 — Pena di morte
Art. 21. (Pena di morte) La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia. L'esecuzione non e' pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti.
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