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Art. 219 — Assegnazione a una casa di cura e di custodia

ELI /it/codice-penale/art/219parte di Codice Penale
Art. 219. (Assegnazione a una casa di cura e di custodia) Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

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