Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 218
Codice Penale

Art. 218 — Esecuzione

ELI /it/codice-penale/art/218parte di Codice Penale
Art. 218. (Esecuzione) Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali. Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato nel corso della esecuzione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 217 Art. 219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.