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Art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

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Art. 212. (Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza) L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena. Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e' colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Quando sia cessata la infermita', il giudice, accertato che la persona e' socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a liberta' vigilata. Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermita', procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

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