Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 211
Codice Penale

Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza

ELI /it/codice-penale/art/211parte di Codice Penale
Art. 211. (Esecuzione delle misure di sicurezza) Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 210 Art. 212 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.