Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 206
Codice Penale

Art. 206 — Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

ELI /it/codice-penale/art/206parte di Codice Penale
Art. 206. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza) Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 205 Art. 207 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.