Codice Penale
Art. 205 — Provvedimento del giudice
Art. 205. (Provvedimento del giudice) Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
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