Codice Penale
Art. 189 — Ipoteca legale; sequestro
Art. 189. (Ipoteca legale; sequestro) Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento: 1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; 2° delle spese del procedimento; 3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena; 4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita'; 5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali; 6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario. L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile. Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato. Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro. Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
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