Codice Penale
Art. 188 — Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Art. 188. (Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso) Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili. L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
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