Codice Penale
Art. 168 — Revoca della sospensione
Art. 168. (Revoca della sospensione) La sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli; 2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' di essa, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
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