Codice Penale
Art. 167 — Estinzione del reato
Art. 167. (Estinzione del reato) Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.
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