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Art. 997 — Impianti, opifici e macchinari

ELI /it/codice-civile/art/997parte di Codice Civile
Art. 997. (Impianti, opifici e macchinari). Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario e' tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, e' tenuto a corrispondergli una congrua indennita'.

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