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Art. 996 — Cose deteriorabili

ELI /it/codice-civile/art/996parte di Codice Civile
Art. 996. (Cose deteriorabili). Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e' soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

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