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Art. 862 — Consorzi di bonifica

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Art. 862. (Consorzi di bonifica). All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica puo' provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita' secondo le norme dettate dalla legge speciale.

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