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Art. 861 — Opere di competenza dei privati

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Art. 861. (Opere di competenza dei privati). I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformita' del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

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