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Art. 851 — Trasferimenti coattivi

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Art. 851. (Trasferimenti coattivi). Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

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