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Art. 850 — Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

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Art. 850. (Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria). Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

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