Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 817
Codice Civile

Art. 817 — Pertinenze

ELI /it/codice-civile/art/817parte di Codice Civile
Art. 817. (Pertinenze). Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 816 Art. 818 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.