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Art. 816 — Universalita' di mobili

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Art. 816. (Universalita' di mobili). E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

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