Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 783
Codice Civile

Art. 783 — Donazioni di modico valore

ELI /it/codice-civile/art/783parte di Codice Civile
Art. 783. (Donazioni di modico valore). La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione. La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 782 Art. 784 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.