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Art. 782 — Forma della donazione

ELI /it/codice-civile/art/782parte di Codice Civile
Art. 782. (Forma della donazione). La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Se la donazione e' fatta a una persona giuridica, il donante non puo' revocare la sua dichiarazione dopo che gli e' stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorita' governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione puo' essere revocata.

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