Codice Civile
Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo
Art. 761. (Annullamento per violenza o dolo). La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.
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