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Art. 760 — Inesigibilita' di crediti

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Art. 760. (Inesigibilita' di crediti). Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

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