Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 690
Codice Civile

Art. 690 — Obblighi dei sostituiti

ELI /it/codice-civile/art/690parte di Codice Civile
Art. 690. (Obblighi dei sostituiti). I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 689 Art. 691 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.