Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 689
Codice Civile

Art. 689 — Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

ELI /it/codice-civile/art/689parte di Codice Civile
Art. 689. (Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca). Possono sostituirsi piu' persone a una sola e una sola a piu'. La sostituzione puo' anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti e' chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 688 Art. 690 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.