Codice Civile
Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito
Art. 658. (Legato di credito o di liberazione da debito). Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.