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Art. 657 — Legato di cosa acquistata dal legatario

ELI /it/codice-civile/art/657parte di Codice Civile
Art. 657. (Legato di cosa acquistata dal legatario). Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e' stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

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