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Art. 580 — Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili

ELI /it/codice-civile/art/580parte di Codice Civile
Art. 580. (Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili). Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo' in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

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