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Art. 579 — Concorso del coniuge e dei genitori

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Art. 579. (Concorso del coniuge e dei genitori). Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

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