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Art. 55 — Immissione di altri nel possesso temporaneo

ELI /it/codice-civile/art/55parte di Codice Civile
Art. 55. (Immissione di altri nel possesso temporaneo). Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

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