Codice Civile
Art. 54 — Limiti alla disponibilita' dei beni
Art. 54. (Limiti alla disponibilita' dei beni). Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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