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Art. 493 — Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

ELI /it/codice-civile/art/493parte di Codice Civile
Art. 493. (Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione). L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

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