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Art. 492 — Garanzia

ELI /it/codice-civile/art/492parte di Codice Civile
Art. 492. (Garanzia). Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

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