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Codice Civile

Art. 489 — Incapaci

ELI /it/codice-civile/art/489parte di Codice Civile
Art. 489. (Incapaci). I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta' o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

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