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Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria

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Art. 488. (Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria). Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice. L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

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