Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 412
Codice Civile

Art. 412 — Procedimento per la revoca e l'estinzione

ELI /it/codice-civile/art/412parte di Codice Civile
Art. 412. (Procedimento per la revoca e l'estinzione). Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione e' stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore. Il provvedimento di revoca o di estinzione e' soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel terzo comma dell'art. 406.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 411 Art. 413 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.