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Art. 411 — Estinzione dell'affiliazione

ELI /it/codice-civile/art/411parte di Codice Civile
Art. 411. (Estinzione dell'affiliazione). Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati o anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore dell'affiliato, decaduto dalla patria potesta' o impedito di esercitarla, e' reintegrato nell'esercizio della potesta' medesima. Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione. Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore. Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

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