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Art. 379 — Gratuita' della tutela

ELI /it/codice-civile/art/379parte di Codice Civile
Art. 379. (Gratuita' della tutela). L'ufficio tutelare e' gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.

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