Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 378
Codice Civile

Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore

ELI /it/codice-civile/art/378parte di Codice Civile
Art. 378. (Atti vietati al tutore e al protutore). Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 377 Art. 379 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.