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Art. 300 — Diritti e dovevi dell'adottato

ELI /it/codice-civile/art/300parte di Codice Civile
Art. 300. (Diritti e dovevi dell'adottato). L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

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