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Codice Civile

Art. 299 — Cognome dell'adottato

ELI /it/codice-civile/art/299parte di Codice Civile
Art. 299. (Cognome dell'adottato). L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Se l'adozione e' compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

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