Codice Civile
Art. 3 — Capacita' in materia di lavoro
Art. 3. (Capacita' in materia di lavoro). Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'eta' inferiore.
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