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Codice Civile

Art. 2928 — Assegnazione di crediti

ELI /it/codice-civile/art/2928parte di Codice Civile
Art. 2928. (Assegnazione di crediti). Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

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