Codice Civile
Art. 2927 — Evizione della cosa assegnata
Art. 2927. (Evizione della cosa assegnata). L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
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